CIRCOLARE N. 021-2009 DEL 4 AGOSTO 2009
Scheda di trasporto
Dal 19 luglio 2009 è obbligatoria la "scheda di trasporto” da compilare
a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività,
a cura del vettore
Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale
e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto
di merci per conto terzi in ambito nazionale, con Decreto del 30 giugno 2009 e'
istituito un documento, denominato “ scheda di trasporto” , da compilare a cura
del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a
cura del vettore. La data d'introduzione dell'obbligo decorre dal 19
luglio 2009.
Obiettivo del Provvedimento
Definizione
attività di autotrasporto: la prestazione di un servizio, eseguita in modo
professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel
trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il
pagamento di un corrispettivo;
Soggetti Obbligati
Soggetti coinvolti
vettore: l'impresa
di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche
che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non
stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto
internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che e' parte di
un contratto di trasporto di merci su strada;
committente: l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della
quale e' stipulato il contratto di trasporto con il vettore;
caricatore: l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al
vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione
del trasporto;
proprietario della merce: l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la
proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della
consegna al vettore.
Contenuto minimo obbligatorio
Dati
anagrafici e fiscali del:
Documenti equipollenti
(Purché
integrati, dove necessita, di tutti i dati previsti dalla scheda di trasporto e
dalla dicitura: "DOCUMENTO VALIDO AI SENSI DEL D.M. 30-6-2009 n. 554
Pubblicato in G.U. N° 153 del 4-7-2009 " )
Esonero alla compilazione
Modalità di compilazione
Ø
una
unica scheda recante l'indicazione dei diversi luoghi
oggetto di scarico;
Ø
più
schede di trasporto quanti sono i luoghi di scarico;
Sanzioni
All'atto
dell'accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo
del veicolo , che verrà restituito solo dopo che sia stata esibita la scheda di
trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra
documentazione equipollente. In caso di mancata esibizione dei documenti entro
il termine di 15 giorni successivi all'accertamento della violazione, l'ufficio
dal quale dipende l'organo accertatore, provvede all'applicazione della
sanzione di cui al comma 4 dell'art. 7-bis del D.Lvo
286/2005 ( pagamento di € 600 fino a € 1800 )
Entrata in vigore: 19 luglio 2009