CIRCOLARE N. 021-2009 DEL 4 AGOSTO 2009

 

Scheda di trasporto


Dal 19 luglio 2009 è obbligatoria la "scheda di trasporto” da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore

Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto terzi in ambito nazionale, con Decreto del 30 giugno 2009 e' istituito un documento, denominato “ scheda di trasporto” , da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore. La data d'introduzione dell'obbligo decorre dal 19 luglio 2009.

 

Obiettivo del Provvedimento

Definizione

attività di autotrasporto: la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;

Soggetti Obbligati

Soggetti coinvolti

vettore: l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che e' parte di un contratto di trasporto di merci su strada;

committente: l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale e' stipulato il contratto di trasporto con il vettore;

caricatore: l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto;

proprietario della merce: l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore.

Contenuto minimo obbligatorio

Dati anagrafici e fiscali del:

Documenti equipollenti 

(Purché integrati, dove necessita, di tutti i dati previsti dalla scheda di trasporto e dalla dicitura: "DOCUMENTO VALIDO AI SENSI DEL D.M. 30-6-2009 n. 554 Pubblicato in G.U. 153 del 4-7-2009 " )

Esonero alla compilazione

Modalità di compilazione

Ø                  una unica scheda recante l'indicazione dei diversi luoghi
oggetto di scarico;

Ø                  più schede di trasporto quanti sono i luoghi di scarico;

Sanzioni

All'atto dell'accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo , che verrà restituito solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione equipollente. In caso di mancata esibizione dei documenti entro il termine di 15 giorni successivi all'accertamento della violazione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, provvede all'applicazione della sanzione di cui al comma 4 dell'art. 7-bis del D.Lvo 286/2005 ( pagamento di € 600 fino a € 1800 )

Entrata in vigore: 19 luglio 2009